PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

 

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          b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis»;

          c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
      2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

          b) di un'arma lunga da sparo;

          c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale»;

          d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato

 

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associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;

          b) all'articolo 16, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

          2) alla lettera b), dopo le parole: «guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e la polizia locale».

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.